TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata.È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Bazzini Consort” – Associazione di Promozione Sociale, di seguito semplicemente Associazione. L’Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità uomo-donna, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali. Essa svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore di associati e di terzi senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione fissa la propria sede in Brescia. L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento di eventuali sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 2. Oggetto e scopo. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere artistico, culturale ed educativo. L’obiettivo primario è favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell’arte da parte dei giovani, allargando l’intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, secondo una filosofia che aspira a coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici. L’Associazione crede fermamente nel ruolo educativo della formazione musicale e artistica sia dei giovani sia degli adulti, perché la musica sviluppa la conoscenza reciproca di persone di diversa estrazione e intercetta la sfera emozionale e creativa dell’individuo, sviluppando nel tempo fantasia, interessi, condivisione del tempo libero, ricerche individuali, opportunità di studio e lavoro, incontro di diversità. A tale scopo l’Associazione intende elaborare, promuovere ed organizzare direttamente, e/o coordinare e gestire con le proprie competenze, anche per conto di terzi, iniziative culturali, di crescita artistica, didattiche, formative, ricerca musicologica collaborando con enti pubblici e privati italiani ed esteri. L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge: 1) di dar vita a formazioni musicali cameristiche e orchestrali; 2) di offrire esperienze di crescita artistica, in particolar modo rivolte a giovani musicisti; 3) di intraprendere un’attività di ricerca musicologica finalizzata alla valorizzazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea; 4) di promuovere la divulgazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea, sia sul proprio territorio, sia in Italia o all’estero; 5) di proporre la musica quale occasione di aggregazione e di ritrovo, anche per chi si trova in condizioni di disagio fisico o sociale; 6) di promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati all’educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel proprio territorio; 7) di ampliare l’offerta musicale sul territorio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà, sempre in via esemplificativa e non tassativa: a) collaborare con diversi enti (musicali, artistici e non) e realtà (istituzionali e non) attivi sul territorio e non solo; b) aderire a confederazioni, enti e organismi che abbiano scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire; c) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; d) dar vita a progetti in rete con soggetti che svolgono attività simili o complementari in Italia o all’estero; e) promuovere scambi culturali con associazioni aventi oggetto o finalità analoghe; f) dare vita ad iniziative specifiche come esibizioni, laboratori, stages, rassegne, mostre, festival, convegni, dibattiti, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la pratica, la conoscenza e la divulgazione artistica e musicale; g) partecipare a gare o concorsi od organizzarli, ai fini del conseguimento dello scopo sociale; h) attuare iniziative ricreative correlate allo scopo sociale; i) dar vita a una scuola artistico-musicale; j) curare pubblicazioni ed edizioni critiche; k) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale; l) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
TITOLO II. SOCI
ARTICOLO 3. Soci. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche ed i soggetti giuridici che ne condividano le finalità, s’impegnino per la realizzazione delle stesse e versino la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio e comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto, di eventuali Regolamenti e del rendiconto contabile. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, ricorrere a propri associati in qualità di lavoratori dipendenti o per prestazione di lavoro autonomo. Sono già associati in qualità di soci fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo dell’Associazione, che sono tenuti ugualmente, dall’esercizio successivo, al versamento della quota associativa annuale.
ARTICOLO 4. Ammissione a socio. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. L’Associazione si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà validità dalla data di adesione al termine dell’anno solare di riferimento.
ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio.La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei soci, senza alcun onere per il socio.Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, da eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione.Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo (di seguito denominato C.D.).
ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea. L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente o, in subordine, da altra persona appositamente delegata per iscritto dal Presidente.
ARTICOLO 8. Convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del C.D. una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del rendiconto contabile. L’assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità da parte del C.D. o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione mediante comunicazione da inviarsi a tutti i soci risultanti dal Libro Soci. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
ARTICOLO 9. Svolgimento e validità dell’Assemblea e competenze della stessa. L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti di persona o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega. Ciascun socio non può in alcun caso essere portatore di più di tre deleghe. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete: a) l’elezione dei membri del C.D, previa determinazione del numero dei componenti del C.D.; b) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; c) l’approvazione degli eventuali Regolamenti che disciplineranno l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione e delle eventuali Sezioni demandati dal C.D. all’Assemblea; d) l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; e) l’approvazione del rendiconto contabile; f) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria. All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete: a) la modifica dello Statuto; b) lo scioglimento dell’Associazione; c) la devoluzione del patrimonio; d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione. Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto il relativo verbale debitamente controfirmato dal Presidente e dal Segretario; in caso di assenza del Segretario dell’Associazione, il Presidente all’inizio dell’assemblea nominerà il Segretario dell’Assemblea tra i soci presenti. Tutti i verbali saranno conservati in originale presso la sede dell’Associazione in apposito registro e saranno a disposizione per la visione di tutti i soci che ne facciano richiesta scritta. La richiesta da parte del socio di rilascio di copia del verbale dell’Assemblea deve essere motivata ed è soddisfatta a spese del richiedente.
ARTICOLO 10. Il Consiglio Direttivo. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra cinque e sette, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il C.D. nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e un Consigliere. Il C.D. resta in carica per quattro anni. I membri del C.D. sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione andrà effettuata almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione mediante comunicazione a tutti i membri del Consiglio; saranno ritenute valide anche le delibere del C.D. convocato in tempi inferiori, qualora tutti i membri siano comunque presenti di persona o in delega ad altro consigliere. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i verbali saranno conservati in originale presso la sede dell’Associazione e saranno a disposizione per la visione, previo appuntamento, di tutti i soci che ne facciano richiesta scritta. La richiesta da parte del socio di rilascio di copia del verbale del C.D. deve essere motivata ed è soddisfatta a spese del richiedente.Il C.D., con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del C.D. di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il venir meno della maggioranza dei membri del C.D. comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o, in subordine, il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica, procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo C.D.. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del rendiconto contabile e alla sua presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il C.D. può istituire con propria delibera Comitati o Sezioni per l’approfondimento di determinate tematiche o per la realizzazione di determinati scopi o obiettivi o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento approvato dal C.D. medesimo. Sono compiti del Consiglio direttivo: a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) compilare il rendiconto contabile; d) fissare la quota ordinaria annuale di ammissione; e) stabilire eventuali quote suppletive; f) eleggere il Presidente del C.D., il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; g) nominare il Direttore Artistico; h) nominare comitati, sezioni o commissioni interne o esterne; i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere eventuale personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione e tutte le operazioni relative; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione; curare permute e alienazioni mobiliari e immobiliari; emettere assegni o effettuare prelievi per la gestione dell’ordinaria amministrazione; k) redigere eventuali regolamenti al fine della gestione dei gruppi musicali, delle sezioni e delle commissioni, compresi i requisiti indispensabili per accedere agli stessi. Le cariche di consigliere sono gratuite.Il C.D., in caso di necessità, può nominare tra i soci o gli esterni uno o più addetti con funzioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, quella di addetto stampa o alle pubbliche relazioni, o grafico, o responsabile del settore tecnico, anche con prestazione retribuita.
ARTICOLO 11. Il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente del C.D. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del C.D.. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal C.D. appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il C.D., sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del C.D.. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto contabile, corredandolo, ove serva, di idonea relazione.
ARTICOLO 12. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.
ARTICOLO 13. Il Segretario del Consiglio Direttivo. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni del C.D. e dell’Assemblea, sottoscrive i relativi verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il C.D. nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
ARTICOLO 14. Il Tesoriere. Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell’Associazione.
ARTICOLO 15. Il Direttore Artistico. Il C.D. affida l’incarico della Direzione Artistica a individuo artisticamente qualificato, sia esso socio o meno. Al Direttore Artistico spettano la direzione, la programmazione e la gestione degli aspetti artistici delle attività dell’Associazione, previa approvazione del C.D. relativamente agli aspetti economico organizzativi delle proposte artistiche. L’incarico di D. A. può essere revocato dal C.D. e in ogni caso resta vincolato al mandato del C.D. che l’ha nominato.
ARTICOLO 16. Clausola compromissoria. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
TITOLO IV. PATRIMONIO E RENDICONTO CONTABILE
ARTICOLO 17. Risorse economiche. L’Associazione trae le proprie risorse da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o di altra natura, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e di terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione. Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito da beni mobili, beni mobili registrati e immobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dai soci. I beni mobili concessi in prestito a soci o a terzi saranno registrati in apposito Registro Prestiti depositato presso la sede dell’Associazione. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal C.D. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 18. Contributi. I contributi dei soci sono costituiti dalla quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ARTICOLO 19. Rendiconto contabile. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione, previo appuntamento con il Tesoriere, di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 20. Avanzi di gestione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 21. Scioglimento. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 22. Legge applicabile. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.